Scuola e alunni con DSA, legge, tutela e didattica personalizzata

Scuola e alunni con DSA, legge, tutela e didattica personalizzata

La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati “DSA”.

“Che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”. (Art. 1)

La legge 170 tutela il diritto allo studio dei ragazzi dislessici e dà alla scuola un’opportunità per riflettere sulle metodologie da mettere in atto per favorire tutti gli studenti, dando spazio al loro vero potenziale in base alle loro peculiarità. Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell’ambito scolastico. La scuola ha il compito di individuare precocemente gli alunni che potrebbero essere dislessici per la presenza di forti difficoltà nelle competenze relative alla lettura, alla scrittura e al calcolo. La scuola ha anche il compito di comunicare alla famiglia il sospetto di DSA per mettere in luce la persistenza di alcune prestazioni atipiche del bambino. Oltre a comunicare il sospetto, la scuola deve esplicitare la tipologia delle difficoltà incontrate e consigliare l’assistenza di uno specialista per accertare la presenza di un disturbo specifico dell’apprendimento.

Durante la scuola dell’infanzia si può effettuare una valutazione dei prerequisiti per l’abilità di lettura, utile per rafforzare le competenze carenti ma una diagnosi più certa può essere fatta solo durante la seconda o la terza classe della scuola primaria. Se si hanno dubbi che un bambino abbia difficoltà di apprendimento è necessario richiedere una valutazione specialistica a un neuropsichiatra infantile o a uno psicologo. Per una tale valutazione ci si può rivolgere alla propria ASL di appartenenza (Servizio di Neuropsichiatria Infantile o Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile o di Neuropsicologia), oppure a specialisti che svolgono privatamente la libera professione. Lo specialista potrà fare una diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) solo in seguito alla valutazione clinica.

Ottenuta la diagnosi di DSA sarà possibile per i genitori chiedere alla scuola la predisposizione di un PDP – Percorso Didattico Personalizzato (o Percorso Educativo Personalizzato)

La realizzazione del PDP implica l’adozione di tutte le misure dispensative e compensative, appropriate all’entità ed al profilo della difficoltà , in ogni singolo caso, coerentemente con quanto indicato dalle note ministeriali. E’ quindi la famiglia che deve chiedere alla scuola un PDP. Le misure compensative e dispensative vanno scelte insieme allo specialista, la famiglia e lo studente. I docenti devono cercare di approntare per il ragazzo con un DSA una didattica che tenga conto delle sue caratteristiche. Se all’alunno non viene diagnosticato un disturbo specifico dell’apprendimento a scuola, dovrà sforzarsi enormemente per ottenere risultati che per i suoi compagni e per l’insegnate sono quasi banali. Il Consiglio di classe deve consegnare il PDP alla famiglia fin dall’inizio dell’anno onde consentire una collaborazione costruttiva. Il PDP è comunque un documento flessibile e dinamico: potrà essere verificato e aggiornato dai docenti nel corso dell’anno scolastico, di pari passo con la crescita del bambino. I genitori sono tenuti a leggere ed approvare il piano didattico del proprio figlio.

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